È lecito da parte di una Nazione europea vietare la rivendita di un prodotto legalmente realizzato ed esportato da un altro degli Stati membri dell’Unione?
La domanda è stata sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e nasce dalla condanna, da parte del tribunale di Marsiglia, di una società che commercializzava in Francia olii a base di CBD per sigarette elettroniche. In Francia, infatti, è consentito estrarre l’olio solo dai semi e dalle fibre della pianta di canapa. I rivenditori francesi invece si rifornivano di prodotto dalla Repubblica Ceca, stato dove è consentito utilizzare tutta la pianta, anche foglie e inflorescenze. Il ricorso dei due imprenditori francesi alla corte d’Appello di Aix-en-Provence ha reso necessario sollecitare il parere interpretativo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha dato ragione ai due imprenditori, alla luce del fatto che il CDB non è da considerarsi una sostanza stupefacente e quindi non può essere dichiarato illegale.
Cosa dice la sentenza in merito
La sentenza parte dalla definizione di “sostanza stupefacente” presente nella Convenzione unica sugli stupefacenti (1961) e in quella sulle sostanze psicotrope delle Nazioni Unite (1971). Il cannabidiolo, sostiene la Corte, non viene esplicitamente menzionato in nessuna di queste due normative.
La Corte ha chiarito che qualunque Stato membro intenda limitare la circolazione del CBD, è tenuto a dimostrare che l’asserito rischio reale per la salute risulti fondato non su ipotesi, ma sui risultati più recenti della ricerca internazionale, ovvero su ciò che viene dichiarato dall’OMS.
Come dice l' Organizzazione Mondiale della Sanità, a differenza del THC, il CBD non vi sono evidenze scientifiche che abbia effetti psicotropi o sia in qualche modo rischioso per la salute. Recentemente l’OMS ha dichiarato infatti che, secondo quanto rilevato dai suoi esperti, il CBD non è una sostanza psicoattiva e quindi non dovrebbe essere più sottoposta ad alcun controllo internazionale.
Alla luce di questa sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che il 19 novembre ha sancito che il CDB non è una sostanza stupefacente e delle recenti dichiarazioni dell’OMS che stabiliscono 6 raccomandazioni da seguire rispetto alle quattro tabelle che stabiliscono diversi gradi di pericolosità delle sostanze stupefacenti e che, di fatto, escluderebbero la cannabis legale dalla classificazione ufficiale ,il 2 dicembre 2020 il CNC, la Commissione droghe delle Nazioni Unite, si è riunita a Vienna per votare in merito alla rimozione della Cannabis dalle suddette tabelle.
Verso la legalizzazione della Marijuana
Una decisione storica, che inverte la tendenza degli ultimi anni fatta di criminalizzazione della cannabis tout court e di incertezza normativa sulla distribuzione e commercializzazione della ganjia legale in molti paesi della Comunità Europea.
Questa tendenza alla liberalizzazione si inserisce piuttosto nella più ampia corrente mondiale che dagli anni ’90 ha portato alla legalizzazione della marijuana medica in California e in altri 30 Stati degli USA, oltre che in Canada e in Uruguay.
Erba Light: L’ITALIA IN PIENA CONTROTENDENZA.
La Commissione invia le sue raccomandazioni, ma sono poi gli Stati membri a doverle recepire nell’ordinamento interno.
Che cosa accade in Italia?
Sebbene dal 2015 si possano produrre infiorescenze con CBD e THC e dal 2007 sia possibile prescrivere prodotti a base di cannabis terapeutica, sebbene le nostre università siano all’avanguardia nella ricerca, in particolare a Modena e Reggio Emilia, la politica italiana continua a remare contro. Nonostante la letteratura scientifica ne confermi l’efficacia non vi sono piani terapeutici a base di cannabis approvati.
Sebbene la canapa sia stata ri-legalizzata nel 2016 il quadro normativo ad oggi rimane confuso e oscilla fra aperture e chiusure, prive di un principio razionale, affidata nelle mani e nella discrezionalità del ministro di turno.
L’Italia sembra essere rimasta ancora una volta indietro nel tempo. In piena controtendenza con l’orientamento dell’Unione Europea il nostro Ministro della Salute Speranza intende oggi classificare l’olio di cannabidiolo come medicinale stupefacente.
Ci auguriamo che non sia necessario da parte delle numerose associazioni attive in questo settore doversi appellare all’Europa Unita per ottenerne l’annullamento del decreto che è attualmente in fase di valutazione legislativa e che la votazione del 2 dicembre abbia messo fine una volta per tutte a questa confusione.